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S T A T U T O

 

Titolo I - Denominazione, scopi e attività
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Art. 1

È costituita l'Associazione denominata "Amici della Cittadella - memoria e profezia" di seguito citata anche come "Associazione". L'Associazione ha sede in Assisi, via Ancajani, 3 presso la Pro Civitate Christiana. La sede dell'Associazione può essere trasferita con delibera dell'Assemblea o, se nella stessa città, con delibera del Consiglio direttivo. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2

"Amici della Cittadella - memoria e profezia" è un’associazione senza scopo di lucro. Eventuali proventi derivanti dalle sue attività non saranno in nessun caso divisi tra i Soci neanche in forme indirette. L'Associazione si obbliga a reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 3

"Amici della Cittadella - memoria e profezia" si costituisce per valorizzare e sostenere le finalità della Pro Civitate Christiana, in particolare: a) favorire la crescita culturale, sociale, civile e cristiana dei propri Soci e delle persone destinatarie delle proprie attività; b) promuovere la conoscenza e la pratica della partecipazione democratica alla vita sociale del Paese secondo i valori espressi nella Carta Costituzionale; c) favorire la conoscenza e la pratica dei valori e della proposta di vita del Vangelo di Cristo; d) vivere la spiritualità della Pro Civitate Christiana secondo l’ispirazione del suo fondatore don Giovanni Rossi; e) diffondere la pratica del dialogo, dell’accoglienza e dell’incontro tra culture, etnie, esperienze umane diverse; f) promuovere il dialogo e l’incontro ecumenico e interreligioso. g) valorizzare il contributo specifico alla riflessione e alla pratica del femminile e del maschile nella società e nella chiesa.

Art. 4

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio, quali, a puro titolo esemplificativo: a) sostegno all’attività editoriale, artistica, convegnistica, formativa, missionaria e ad ogni altra iniziativa della Pro Civitate Christiana in Assisi e altrove; b) diffusione di riflessioni e proposte tramite i mezzi di comunicazione sociale, la pubblicazione di libri e riviste, l’uso della rete telematica e di ogni altro strumento comunicativo; c) promozione di attività e percorsi culturali e formativi presso scuole, parrocchie, luoghi di aggregazione sociale e ogni altra realtà; d) formazione di personale docente nei seguenti ambiti: 1. Alternanza scuola-lavoro; 2. Dialogo interculturale e interreligioso; 3. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; 4. Cittadinanza attiva e legalità; e) promozione di studi, ricerche, raccolta di documentazione sui temi propri del patrimonio storico, culturale e spirituale della Pro Civitate Christiana come la valorizzazione del laicato, della missionarietà, del dialogo e dell’accoglienza; f) preparazione e diffusione di strumenti formativi; g) creazione e accompagnamento di gruppi territoriali ispirati alla Pro Civitate Christiana; h) organizzazione di specifici momenti di riflessione comune e confronto su temi di attualità; i) creazione e sostegno a segni e servizi di solidarietà verso i più poveri; j) adesione a campagne e iniziative a difesa e promozione dei diritti umani, sociali, culturali e civili di minoranze e categorie vulnerabili o svantaggiate; k) ogni altra attività volta al raggiungimento delle finalità proprie dell’Associazione.

 
Titolo II - Soci
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Art. 5

I Soci che costituiscono l'Associazione sono distinti nelle seguenti categorie: 1. Soci Fondatori: sono coloro che intervengono nell'atto costitutivo e che versano la quota. 2. Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota annua ordinaria; all'interno di questa categoria il Consiglio Direttivo può prevedere anche una quota ridotta per la categoria "giovani e persone a reddito limitato". 3. Soci Sostenitori: sono coloro che versano una quota annua superiore a quella ordinaria. 4. Soci Benemeriti: sono le persone fisiche, le Società, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Istituzioni, che a giudizio del Consiglio Direttivo abbiano offerto all'Associazione contributi finanziari e donazioni di rilevante importanza o contributi di particolare entità con mezzi e persone. I Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Benemeriti hanno diritto di voto attivo e passivo. Il Consiglio direttivo può attribuire, a suo giudizio il titolo di Socio Onorario alle persone che per il loro prestigio, per la loro competenza o per le cariche che ricoprono, si ritiene possano dare con la loro presenza un qualificato aiuto per il raggiungimento degli scopi sociali. I Soci Onorari non hanno nessun diritto ed obbligo derivante dallo Statuto. Possono essere invitati ad assistere alle Assemblee.

Art. 6

Si diventa Soci con richiesta presentata al Presidente ed accettata dal Consiglio. L'accettazione della domanda è subordinata al giudizio del Consiglio direttivo. Possono essere Soci dell'Associazione persone, enti, istituzioni, società e associazioni. I Soci si impegnano a versare la quota annuale nell'entità e nei termini di tempo che verranno fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

La qualità di Socio si perde per: a) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente; b) mancato pagamento della quota sociale; c) esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'Assemblea, a seguito di comportamento improprio o contrario ai fini dell'Associazione.

Art. 8

I Soci che recedono o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

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Titolo III - Organi dell'Associazione

 

Art. 9

Sono organi dell'Associazione: a) Assemblea dei Soci; b) Consiglio direttivo; c) Presidente; d) Collegio dei Revisori dei Conti; e) Collegio dei Probiviri.

Art. 10

In tutti gli Organi dell'Associazione le elezioni delle cariche sociali e le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

Art. 11

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'art. 5 numeri 1,2,3,4. Le persone giuridiche, gli Enti e le Associazioni nominano un loro rappresentante quale componente dell'Assemblea. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. All'Assemblea si può partecipare anche per delega. Ogni Socio non può avere più di una delega Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, o in caso di impedimento, dal Vice presidente. In caso di assenza di entrambi da altra persona scelta dall'Assemblea.

Art. 12

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo. L'Assemblea ordinaria può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta e motivata di un quarto dei Soci. La convocazione è fatta mediante lettera spedita in forma elettronica o ordinaria a ciascuno dei Soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione; in essa sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima. Le sedute dell'Assemblea sono verbalizzate a cura del segretario dell'Associazione o di un segretario nominato dall'Assemblea. In occasione della elezione degli Organi statutari l'Assemblea procede alla formazione di un seggio elettorale formato da tre membri con funzione di Presidente, segretario e scrutatore. Le operazioni di scrutinio sono annotate nel verbale della seduta.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria: a) la determinazione, su proposta del Consiglio direttivo, degli orientamenti generali dell'Associazione; b) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio direttivo sull'attività dell'Associazione; c) l'approvazione dei bilanci e dell'allegata relazione sull'andamento economico predisposti dal Consiglio direttivo; d) la nomina dei componenti del Consiglio direttivo; del Collegio dei Revisori dei Conti; del Collegio dei Probiviri; e) la deliberazione su qualsiasi argomento che il Consiglio direttivo o i Soci, nel caso previsto dall'art. 10, ritengano di sottoporle. f) l'autorizzazione alla costituzione di eventuali gruppi territoriali che richiedono di aderire come tali all'associazione, secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento della quota sociale; b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto e in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti personalmente e dei rappresentati per delega.

Art. 15

L'Assemblea straordinaria è convocata quando ricorrano i seguenti casi: a) le modifiche statutarie; b) lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei 3/4 dei Soci presenti e rappresentati per delega.

Art. 16

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: a) in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento della quota sociale; b) in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti personalmente e dei rappresentati per delega.

Art. 17

Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri di cui uno nominato dalla Pro Civitate Christiana tra i propri volontari. Il Consiglio dura in carica 3 anni rinnovabili. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri si procede alla cooptazione dalla lista dei non eletti a cominciare dal primo dei non eletti. Una volta esaurita la lista il Consiglio resta validamente costituito fino alla fine del mandato purché il numero dei consiglieri rimasti non sia inferiore a 4. Il Consiglio è convocato, anche al di fuori della sede sociale, dal Presidente di sua iniziativa o quando almeno un terzo dei consiglieri gliene faccia motivata richiesta scritta. La convocazione è fatta per iscritto almeno con sette giorni di anticipo; in caso di urgenza è fatta telefonicamente o tramite posta elettronica. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice presidente. In caso di assenza di entrambi, da un consigliere indicato dal Consiglio. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate a cura del segretario dell'Associazione o di un segretario nominato dal Presidente.

Art. 18

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio qualora lo ritenga opportuno può nominare al suo interno un segretario dell'Associazione al quale affidare i compiti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione stessa. Compete inoltre al Consiglio direttivo: a) eleggere al suo interno il Presidente e il Tesoriere; b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; c) definire le direttive generali dell'attività dell'Associazione; d) programmare e dirigere l'attività dell'Associazione; e) discutere e approvare la relazione annuale sull'attività dell'Associazione, predisposta dal Presidente; f) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci; g) fissare la quota associativa annuale; h) accettare le domande di ammissione; i) istituire commissioni; j) deliberare l'esclusione dei Soci.

Art. 19

Il Presidente: a) rappresenta legalmente l'Associazione; b) firma la corrispondenza e gli atti sociali; c) nomina formalmente tra i consiglieri eletti un Vice presidente che lo sostituisce in sua assenza e che rappresenta l'Associazione per il compimento di atti e affari determinati, delegati per iscritto; d) convoca e presiede il Consiglio direttivo; e) convoca l'Assemblea dei Soci su delibera del Consiglio direttivo; f) definisce i compiti e dà le direttive al segretario dell'Associazione; g) cura l'esecuzione delle delibere dei vari Organi associativi; h) garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito di tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori sono nominati dall'Assemblea anche tra i non Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente. I Revisori vigilano sulla gestione economica e patrimoniale; redigono una relazione sui bilanci. Le sedute del Collegio sono verbalizzate in un apposito registro.

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente. Il Collegio: a) decide le controversie relative alle elezioni delle cariche sociali; b) delibera sulle controversie che vengono ad esso proposte dal Consiglio direttivo, dall'Assemblea e dai singoli soci. Le sedute del Collegio sono verbalizzate in un apposito registro.

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Titolo IV - Patrimonio e Amministrazione

 

Art. 22

Il patrimonio dell'Associazione, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2, è costituito: a) da un libero versamento iniziale dei Soci fondatori; b) dalle quote associative versate dai Soci; c) dai contributi dei Soci e di soggetti diversi, con destinazione specifica, previa accettazione del Consiglio direttivo; d) dagli eventuali contributi dello Stato, della Regione, degli Enti locali o di ogni altro Ente pubblico o Privato; e) dalle donazioni e dalle disposizioni testamentarie a favore dell'Associazione, che il Consiglio direttivo ritenga di poter accettare; f) dagli interessi attivi sui propri depositi e/o titoli.

Art. 23

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, predisposto dal Consiglio direttivo, è esaminato dai Revisori dei conti, che ne riferiscono all'Assemblea. che deve approvarlo entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 24

Le prestazioni dei Soci, del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri sono gratuite. Il Consiglio direttivo può deliberare il rimborso delle spese vive sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Art. 25

In caso di estinzione dell'Associazione o comunque di una cessazione della sua attività per qualsiasi causa, il patrimonio, dopo aver estinto tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altra Associazione avente fini uguali o analoghi al proprio.

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Titolo V - Norme finali

 

Art. 26

All'atto della costituzione il Consiglio direttivo e il Presidente sono designati dai Soci fondatori. Entrambi gli organi restano in carica per un massimo di due anni per avviare l'attività dell'Associazione.

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